Valutazione rischio biologico

Il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza), all’art. 267 definisce come agente biologico:
qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.
Le aziende soggette al rischio biologico non sono soltanto quelle che utilizzano per le proprie attività lavorative organismi biologici come i laboratori o gli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti, ma anche tutte quelle i cui operatori potrebbero entrare in contatto con materiale biologico (ad esempio, strutture sanitarie, aziende zootecniche e agroalimentari). Inoltre, bisogna considerare che molte aziende che hanno continuo contatto con il pubblico sono a rischio biologico e, dunque, soggette ad un’opportuna azione di prevenzione.
Nel caso di aziende a rischio biologico il Datore di Lavoro è tenuto a valutare i rischi per la salute dei propri dipendenti. In base ai risultati della valutazione del rischio deve attuare le operazioni necessarie ad eliminare o, qualore non fosse possibile, a limitarlo. Inoltre, è obbligatoria la Sorveglianza Sanitaria da parte del Medico Competente sottoponendo i lavoratori a monitoraggi periodici.
Per effettuare un check up della tua azienda, puoi contattare lo StudioLDL: un nostro esperto valuterà la tua situazione e disporrà tutto quanto necessario per ottemperare alle normative vigenti. Il report sulla valutazione del rischio biologico va allegato al DVR (Documento di Valutazione Rischi) e la sua mancata elaborazione determina un’incompletezza dello stesso con conseguenti sanzioni a carico del Datore di lavoro da 2.500 a 6.400 euro, e la detenzione da 3 a 6 mesi.